Ai sensi dell’art. 3 del suddetto regolamento l’impiego dell’istituto della monetizzazione può avvenire per ogni singolo caso, previa deliberazione della Giunta Comunale, supportata da un’istruttoria tecnica che motivi l’assenza di interesse pubblico alla cessione e la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) che l’area si trovi in lotti saturi, per i quali risulta difficoltoso od impossibile reperire in loco le aree necessarie a soddisfare gli standard urbanistici;
b) che l’area si trovi in una zona nella quale non vi è fabbisogno di ulteriori superfici atte a soddisfare gli standard urbanistici;
c) che l’area di possibile cessione sia compromessa dalla presenza di servitù o preesistenze, impianti tecnologici, ecc.... che ne limitino il pieno utilizzo pubblico;
d) che l’area sia di difficile accessibilità o, per la sua forma, di scarsa fruibilità.