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Autorizzazione per scarichi non recapitanti in fognatura pubblica

Autorizzazione per scarichi non recapitanti in fognatura pubblica

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Al proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

Come fare

L'istanza deve essere presentata in modalità telematica per il tramite dello Sportello Unico Digitale dell'Edilizia

Cosa serve

La presente procedura riguarda principalmente gli scarichi idrici in ambito civile.
Gli scarichi idrici sono disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che prevede l'obbligo di conseguirne l'autorizzazione come previsto dall'art. 124 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Per scarico si intende una qualsiasi immissione tramite un sistema stabile di collettamento che, senza soluzione di continuità, ed indipendentemente dalla natura inquinante, collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (un corpo idrico superficiale, il suolo, il sottosuolo o la rete fognaria), anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, riguardante anche le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, permette lo scarico sul suolo o negli strati superficiali nel caso di nuclei abitativi isolati ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi.
In Piemonte gli scarichi idrici sono disciplinati anche dalla L.R. 26 marzo 1990 n. 13. In particolare, come normato dall'art. 8 L.R. 26 marzo 1990 n. 13 comma 2, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, fatte salve eventuali motivate deroghe. La distanza deve intendersi misurata tra il punto di allacciamento alla pubblica fognatura ed il perimetro dell'edificio.
La L.R. 17 novembre 1993 n. 48 poi identifica le competenze degli scarichi. In particolare sono di competenza comunale esclusivamente gli scarichi provenienti da: •insediamenti adibiti ad abitazione;
•insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.

Cosa si ottiene

Autorizzazione per scarichi non recapitanti in fognatura pubblica

Tempi e scadenze

Sono previsti 30 giorni di istruttoria per la presente pratica

Costi

Diritti istruttori pari a € 50,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tecnico - Urbanistica e Sportello Unico per l'Edilizia

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

carta servizi ufficio servizi tecnici.pdf [.pdf 352,86 Kb - 09/11/2023]

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Ultimo aggiornamento pagina: 09/05/2024 17:22:47

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