La presente procedura riguarda principalmente gli scarichi idrici in ambito civile.
Gli scarichi idrici sono disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che prevede l'obbligo di conseguirne l'autorizzazione come previsto dall'art. 124 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Per scarico si intende una qualsiasi immissione tramite un sistema stabile di collettamento che, senza soluzione di continuità, ed indipendentemente dalla natura inquinante, collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (un corpo idrico superficiale, il suolo, il sottosuolo o la rete fognaria), anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, riguardante anche le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, permette lo scarico sul suolo o negli strati superficiali nel caso di nuclei abitativi isolati ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi.
In Piemonte gli scarichi idrici sono disciplinati anche dalla L.R. 26 marzo 1990 n. 13. In particolare, come normato dall'art. 8 L.R. 26 marzo 1990 n. 13 comma 2, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, fatte salve eventuali motivate deroghe. La distanza deve intendersi misurata tra il punto di allacciamento alla pubblica fognatura ed il perimetro dell'edificio.
La L.R. 17 novembre 1993 n. 48 poi identifica le competenze degli scarichi. In particolare sono di competenza comunale esclusivamente gli scarichi provenienti da: •insediamenti adibiti ad abitazione;
•insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.