Per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019 e' stato deliberato l'azzeramento della tasi (tributo servizi indivisibili) per tutte le fattispecie di detenzione di immobili compresa l'abitazione principale.
La legge di bilancio 2020, ha previsto l’abolizione dell'imposta unica comunale (iuc) nelle sue componenti relative all’imposta municipale propria (imu) ed al tributo sui servizi indivisibili (tasi), e l’unificazione delle due imposte nella nuova imu
La tasi (tassa servizi indivisibili) è una delle 3 componenti dell'imposta unica comunale (iuc), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
la tasi serve a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli rivolti alla collettività e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza.
chi deve pagare
nella tasi il soggetto passivo (colui il quale è tenuto al versamento dell'imposta) non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, ma anche l'affittuario.
la legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. l'inquilino dovrà versare una quota compresa fra il 10% ed il 30% del totale secondo quanto stabilito dal regolamento tasi del comune.
come si calcola
la tasi ha la stessa base imponibile dell'imu: partendo dalla rendita catastale occorre rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile. sul valore catastale ottenuto dovrà essere applicata l'aliquota comunale e le eventuali detrazioni locali.