Gli interventi sono rivolti ai cittadini, alle famiglie, agli anziani ultrasessantacinquenni del Comune di San Maurizio d’Opaglio, nei limiti e alle condizioni previste dalle leggi vigenti.
Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell’interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il Comune nell’ambito della propria attività di prevenzione, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell’autorità giudiziaria.
Motivi di esclusione:
- reddito superiore al minimo vitale (ISEE superiore ad €. 9.000,00);
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. modificato dall’art. 168 della legge n.151/75) e che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizione di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per l’esecuzione coattiva dell’obbligo da parte dei soggetti di cui sopra. Nelle more della procedura predetta l’intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati;
- rifiuto a richiedere gli alimenti ai civilmente obbligati;
- possesso di patrimonio mobiliare (ad eccezione degli strumenti di lavoro e dell’auto non di lusso) e finanziario (Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento ecc);
- proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l’unità immobiliare con caratteristiche non di lusso, commisurata ai bisogni del nucleo familiare);
- tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata o reddito non accertabile;
- mancanza di collaborazione dell’utente rispetto alla presa in carico del servizio sociale e al piano individuale di assistenza definito con esso (ad esempio non attivazione rispetto alla ricerca di un lavoro, o rifiuto di offerta di lavoro);
- cessazione volontaria di un’attività lavorativa;
- qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita la cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente (tossicodipendenza, alcool dipendenza, gioco d’azzardo, patologia psichiatrica ecc). La frequenza volontaria di una struttura terapeutica è condizione necessaria per l’erogazione del contributo;
- richieste ripetute ed abitudinarie; è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore ai tre mesi, salvi comprovati casi di eccezionalità.
È possibile derogare ai casi sopra esposti in seguito a specifiche analisi e valutazioni della Commissione Consultiva.