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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

Come fare

L'istanza deve essere presentata in modalità telematica per il tramite dello Sportello Unico Digitale dell'Edilizia, raggiungibile dal link sottoriportato, ove sono presenti la modulistica e tutte le informazioni del caso.

Cosa serve

Al SUE competente in cui è situato l'immobile oggetto dell'intervento, accompagnata dagli elaborati progettuali e dagli altri documenti previsti dagli artt. 23 e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal Regolamento Edilizio.
Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Cosa si ottiene

La SCIA è uno strumento previsto dall'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 22, 23, e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La presentazione della SCIA non comporta da parte dell'amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
Sono soggetti a SCIA:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo che comportano modifiche strutturali e ristrutturazione edilizia definita leggera;
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
La segnalazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento e qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.
Nel caso l’intervento edilizio interessi attività di competenza del SUAP ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. l’assenza dei succitati presupposti comporterà la sospensione contestuale del procedimento che si perfezionerà ottenute le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari ai sensi di legge da parte delle amministrazioni competenti.

Tempi e scadenze

Dettate dal DPR 380/2001 e s.m.i.

Costi

€ 70,00 per diritti di segreteria

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tecnico - Urbanistica e Sportello Unico per l'Edilizia

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

carta servizi ufficio servizi tecnici.pdf [.pdf 352,86 Kb - 28/11/2023]

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Ultimo aggiornamento pagina: 09/05/2024 17:35:39

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