Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività per interventi di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione e/o ristrutturazione superiore al 20%, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione va corrisposta al comune prima del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati per legge.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
Il costo di costruzione per i nuovi edifici e le aliquote da applicare alle ristrutturazioni è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dal Comune, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).