COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

Provincia di Novara

                                                                 

 

IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI  ANNO  2002

                                                                                   

Il Responsabile del Servizio

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 132 in data 10/12/2001 con cui è stata determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2002;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 57 in data 05/05/1999 con cui sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Legisl. n. 446/1997 ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.;

Visto l’art. 18, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001)

 

Informa che

·         Entro il 31 luglio 2002 devono essere presentate le dichiarazioni di variazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili per le variazioni intervenute nell’anno 2001.

·         Dal 1° al 30 giugno 2002 deve essere effettuato il versamento della I^ rata d’imposta per l’anno 2002.

·         Dal 1° al 20 dicembre 2002   deve essere effettuato il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2002.

 

L’imposta, che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

 

 
DICHIARAZIONI

La dichiarazione di variazione deve essere presentata se nell’anno 2001 vi sono state variazioni negli immobili posseduti, per quanto riguarda il periodo e le quote di possesso o la consistenza degli immobili stessi.

La dichiarazione redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali (approvato con decreto del Ministero dell’Economia in data 18/04/2002 e pubblicato sulla G.U. del 26/04/2002 n. 67), deve essere presentata direttamente al  comune o trasmessa a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

 

 
VERSAMENTI

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

1.        La prima rata in acconto entro il mese di GIUGNO 2002, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

2.        La seconda rata dal 1° al 20 dicembre 2002, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

E’ consentito il versamento in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. In questo caso il soggetto passivo dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nel comune nell’anno in corso.

 

Il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovrà essere effettuato mediante versamento

sul Conto Corrente Postale numero 17368283

intestato al COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO – SERVIZIO TESORERIA

utilizzando l’apposito bollettino in distribuzione presso gli uffici comunali.

 

Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è superiore a € 10,33. (Art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale)

Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti;  deve però essere fatto un unico versamento per gli immobili posseduti nello stesso comune.

 

 
MISURE DELL’IMPOSTA

L’aliquota per questo comune per l’anno in corso è così determinata:

 

Agli effetti dell’I.CI. dall’anno 1997 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

 

Per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., si applica una detrazione d’imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

 

Se l’unità immobiliare è adibita  ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote di utilizzo dell’abitazione stessa.

 

 

Si considerano pertinenze alle abitazioni principali le unità immobiliari classificate o classificabili c/2, c/6 e c/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, precisando che per la categoria c/6 le pertinenze all’abitazione principale sono quelle in numero non superiore a 2 posti auto per ogni nucleo familiare e comunque per una superficie complessiva di mq. 30 per unità immobiliare applicando il criterio della prevalenza riferito alla superficie totale, di cui all’interpretazione autentica approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto      n. 54 in data 12 maggio 2000.

 

Secondo il criterio della prevalenza viene applicata l’aliquota e la detrazione agevolata sull’intera rendita catastale riferita alle superfici pari o inferiori a 60 mq (pari al doppio di 30 mq., limite fissato nel regolamento), mentre viene applicata l’aliquota ordinaria sull’intera rendita alle superfici superiori a 60 mq.

 

Si considerano abitazioni principali anche quelle date in comodato gratuito dai genitori ai figli e viceversa, per le quali si applica l’aliquota del 4,5 per mille, la detrazione di € 103,29 nonché il trattamento sopra indicato per le pertinenze.

In tal caso gli interessati dovranno, entro il termine fissato per il versamento, presentare apposita autocertificazione ai sensi della Legge n. 15/1968 e smi  da redigere sul modulo in distribuzione presso gli uffici comunali.

 

NON SONO previste agevolazioni per casi di particolare disagio economico o sociale.

 

 

 

DETERMINAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI

La valutazione delle aree, secondo la deliberazione della giunta comunale di cui in premessa, non dovrà essere inferiore ai seguenti valori:

·        Area Residenziale Esistente……………………………………………… € 15,49 a mq

·        Area Produttiva e Turistica esistente…………………………………….. € 15,49 a mq

·        Area Residenziale di completamento e di nuovo impianto………………. € 23,24 a mq

·        Area Produttiva e Turistica di completamento e di nuovo impianto……... € 23,24 a mq

 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune.

 

 

San Maurizio d’Opaglio, lì 10 maggio 2002

                                                                                                                                                                          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     SEGRETARIO DIRETTORE Rampone D.ssa Giulia